A norma di una sentenza della Cassazione del 3 febbraio 1998 il TFR è un diritto liquido, certo ed esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Da questo replicas iwc momento decorre il termine per la prescrizione al diritto che è di 5 anni.
Qualora il datore provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto fino al momento del saldo.