L’ammontare del TFR spettante ai lavoratori (assunti dopo il 1° gennaio 1990) è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5.
Trattasi, come sancito da una sentenza della Cassazione del 28 maggio 2003, di una disposizione inderogabile da parte di qualsiasi fonte, sia in senso migliorativo che peggiorativo per il lavoratore.
La quota annuale di TFR accantonata deve essere incrementata al 31 dicembre di ogni anno successivo di un importo derivante da un tasso di rivalutazione costituito dall’1,5% in misura fissa e, per le famiglie di operai e di impiegati, dal 75% dell’aumento dei prezzi al consumo rispetto al dicembre precedente calcolati dall’ISTAT.
All’uopo, una sentenza della Cassazione del 28 gennaio 2002, stabilisce che “l’azienda non può ritardare il pagamento del TFR in attesa della pubblicazione degli indici ISTAT necessari per il calcolo della rivalutazione. Essa deve versare l’importo maturato e successivamente provvedere al conguaglio”.