Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36 della Costituzione, che lo dichiara esplicitamente irrinunciabile, e dall'art. 2109 del cod. civ..
Le ferie rispondono allo scopo tipico di soddisfare primarie necessità fisiche (ripristino delle energie usurate dal servizio) e morali (esigenze di carattere ricreativo, culturale e di vita di relazione).