Il Dlgs 667/2003, così come modificato dal Dlgs 213/2004, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto in anticipo, ovvero nel caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato.
Il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto:
- per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore), nel corso del periodo di maturazione;
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.