La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione dichiarando, con sentenza 616/87 l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso".
Pertanto, i periodi di malattia non possono essere calcolati nel periodo feriale; la malattia ha, infatti, effetto sospensivo sul decorso delle ferie, affinchè non venga vanificato lo scopo di reintegrare l'energia del lavoratore durante il periodo destinato al riposo.
Nel caso di insorgenza della malattia durante le ferie, onere del lavoratore sarà quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la sopravvenienza della malattia, e dovrà munirsi di un certificato medico che attesti il suo stato di malattia e che copia di questo certificato venga spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro e all'INPS entro 2 giorni dall'insorgenza della malattia.