Le ferie non fruite al termine dell'anno di maturazione devono essere in generale godute in un momento successivo, e, comunque, non oltre il termine di 18 mesi stabilito dalla legge.
Tuttavia, in taluni casi previsti dalla legge, possono essere compensate con un'apposita indennità sostitutiva.
Ciò avviene nel caso di giorni:
- eccedenti il periodo minimo di quattro settimane;
- residui al momento della cessazione del rapporto,
- maturati e non goduti sino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003).
In ogni caso l'indennità sostitutiva va esposta in busta paga con un'apposita voce ed annotata nel libro paga.