La maturazione delle ferie è strettamente collegata all'effettiva prestazione di lavoro. Esse, infatti, maturano in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi, è considerata servizio effettivo.
Le ferie maturano nei seguenti casi:
- periodo di prova;
- astensione obbligatoria per maternità e congedo di paternità;
- congedo matrimoniale,
- cassa integrazione ordinaria a orario ridotto, con prestazione per una sola parte della settimana;
- malattia;
- incarichi presso i seggi elettorali.
Al contrario, le ferie non maturano nei seguenti casi:
- astensione facoltativa per maternità;
- sciopero;
- preavviso non lavorato;
- servizio militare di leva;
- aspettativa sindacale per cariche elettive;
- cassa integrazione ordinaria a zero ore;
- cassa integrazione straordinaria per le ore non lavorate.