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Quali sono le conseguenze per il lavoratore che risulti assente all�atto della visita di controllo da parte del medico?

 

Il datore di lavoro e l�INPS possono far controllare lo stato di malattia mediante l�utilizzo di specifiche strutture sanitarie pubbliche.

Tali strutture sono le ASL (attraverso i rispettivi servizi medico-legali) e l�INPS (attraverso il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso ogni sede dell�Istituto).

Il lavoratore ha l�obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, comprese le domeniche e i giorni festivi, a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall�obbligo di reperibilità.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla prima visita di controllo presso il suo domicilio, il medico né dà comunicazione all�INPS e rilascia l�avviso con invito al lavoratore di presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita di controllo ambulatoriale.

Qualora il lavoratore non si presenti alla suddetta seconda visita, l�INPS né dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L�assenza ingiustificata alle visite di controllo comporta per il lavoratore due tipi di sanzioni.

La prima da parte dell�INPS, ed in merito la Corte Costituzionale del 26 gennaio 1988, n. 78, così disciplina:

  • prima visita di controllo: l�assenza determina la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
  • seconda visita di controllo: l�ulteriore assenza comporta, oltre alla precedente sanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
  • terza visita di controllo: nei confronti del lavoratore, per la terza volta assente ingiustificato nell�ambito di uno stesso evento morboso, l�indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia.

Non danno luogo a sanzioni le assenze dovute a ricovero ospedaliero e a giustificato motivo.

Per l�INPS il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:

  • forza maggiore;
  • concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, semprechè il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;

La seconda sanzione, avente carattere disciplinare, è determinata dal datore di lavoro stesso.

Sancisce, infatti, la Cassazione del 10 febbraio 2000, n. 1481 che �se il contratto collettivo prevede l�obbligo per il lavoratore in malattia di comunicare al datore di lavoro l�allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce Replicas relojes orarie di reperibilità, il lavoratore assente al momento della visita domiciliare che non abbia effettuato tale comunicazione può essere sanzionato disciplinarmente anche se l�assenza è dovuta ad un giustificato motivo�.

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