Il datore di lavoro e l�INPS possono far controllare lo stato di malattia mediante l�utilizzo di specifiche strutture sanitarie pubbliche.
Tali strutture sono le ASL (attraverso i rispettivi servizi medico-legali) e l�INPS (attraverso il personale medico inserito nelle liste speciali istituite presso ogni sede dell�Istituto).
Il lavoratore ha l�obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, comprese le domeniche e i giorni festivi, a meno che non sussista un giustificato motivo di esonero dall�obbligo di reperibilità .
Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla prima visita di controllo presso il suo domicilio, il medico né dà comunicazione all�INPS e rilascia l�avviso con invito al lavoratore di presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita di controllo ambulatoriale.
Qualora il lavoratore non si presenti alla suddetta seconda visita, l�INPS né dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.
L�assenza ingiustificata alle visite di controllo comporta per il lavoratore due tipi di sanzioni.
La prima da parte dell�INPS, ed in merito la Corte Costituzionale del 26 gennaio 1988, n. 78, così disciplina:
- prima visita di controllo: l�assenza determina la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
- seconda visita di controllo: l�ulteriore assenza comporta, oltre alla precedente sanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo;
- terza visita di controllo: nei confronti del lavoratore, per la terza volta assente ingiustificato nell�ambito di uno stesso evento morboso, l�indennità economica previdenziale a carico INPS viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia.
Non danno luogo a sanzioni le assenze dovute a ricovero ospedaliero e a giustificato motivo.
Per l�INPS il giustificato motivo ricorre nelle seguenti ipotesi:
- forza maggiore;
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici, semprechè il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità ;
La seconda sanzione, avente carattere disciplinare, è determinata dal datore di lavoro stesso.
Sancisce, infatti, la Cassazione del 10 febbraio 2000, n. 1481 che �se il contratto collettivo prevede l�obbligo per il lavoratore in malattia di comunicare al datore di lavoro l�allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce Replicas relojes orarie di reperibilità , il lavoratore assente al momento della visita domiciliare che non abbia effettuato tale comunicazione può essere sanzionato disciplinarmente anche se l�assenza è dovuta ad un giustificato motivo�.