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Chi deve corrispondere l’indennità di malattia al lavoratore?

 

L’art. 2110 del c.c. stabilisce che, in caso di malattia, se la legge o le norme contrattuali non prevedono forme equivalenti di previdenza e di assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o secondo equità.

In alcuni casi tenuto all’indennità è l’INPS e i contratti collettivi possono prevedere un obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro; in altri casi, invece, l’INPS non è tenuto a corrispondere l’indennità e, pertanto, ricade integralmente sul datore di lavoro se e in quanto sia previsto dai contratti collettivi.

L’indennità giornaliera di malattia spetta dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare.

L’INPS non indennizza i primi tre giorni di assenza per malattia (c.d. di carenza) e, generalmente, i contratti collettivi prevedono che siano pagati dal datore di lavoro.

Il quarto giorno di assenza si computa dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, semprechè la visita medica sia stata effettuata nel medesimo giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo; contrariamente il quarto giorno deve essere computato dal giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata effettuata la visita medica.

Qualora nel certificato non venga riportata la data di inizio della malattia, il quarto giorno di assenza per malattia è computato dalla data di effettuazione della visita medica.

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