La lavoratrice, durante l'astensione obbligatoria per maternità, ha diritto ad un'indennità a carico dell'INPS.
Condizione essenziale per poter usufruire di tale indennità è che all'inizio del periodo di astensione sussista un valido rapporto di lavoro.
La lavoratrice madre, ha inoltre, diritto all'indennità nel caso di sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione purchè tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e l'inizio della maternità non siano trascorsi più di 60 giorni.
La sospensione che perduri anche da più di 60 giorni dà diritto ugualmente all'indennità di maternità quando la lavoratrice benefici del trattamento di Cassa Integrazione sia Ordinaria che Straordinaria.
L'indennità viene riconosciuta anche nel caso di risoluzione del rapporto per una delle seguenti cause, che si verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria:
- licenziamento a seguito di cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione delle prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto a termine;
- colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa del licenziamento.
Infine, l'indennità viene riconosciuta in caso di disoccupazione, purchè tra le date di inizio dello stato di disoccupazione e del periodo di astensione non siano decorsi più di 60 giorni.