A norma dell'Art. 33 della Legge 104/1992 il lavoratore dipendente che sia coniuge o parente o affine entro il terzo grado (coniuge, suocero...) convivente di persona con handicap gravi, può usufruire di 3 (tre) giorni mensili di permesso retribuito dal lavoro a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Possono fruire dei permessi retribuiti anche i familiari lavoratori non conviventi che assistono con continuità e in via esclusiva il proprio parente o affine entro il 3° grado, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.
Tali permessi sono giornalieri, fruibili a scelta in maniera continuativa o frazionata, anche a ore, non cumulabili da un mese all'altro e sono retribuiti per intero a carico dell'INPS o altro ente previdenziale competente.