I genitori di figli minori disabili hanno diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa (congedo parentale) con indennità del 30% oppure a 2(due) ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento dei 3 anni del figlio disabile, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Per il minore con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni i genitori possono usufruire mensilmente di 3 (tre) giorni di permesso retribuito, ma tale periodo deve essere ripartito tra i due genitori se entrambi dipendenti.
I genitori di figli di figli disabili (anche maggiorenni) possono usufruire di un congedo retribuito di 2 (due) anni.
A norma della sentenza n. 233/05 della Corte di Cassazione tale congedo può spetta anche a sorelle o fratelli del disabile in caso di scomparsa dei genitori ma anche se quest'ultimi siano totalmente impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perchè loro stessi inabili.
Dal 1° gennaio 2004 non è più richiesto il requisito temporale minimo di almeno 5 anni di permanenza dell'handicap grave, resta comunque dovuto l'accertamento della situazione di gravità ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso l'ASL.
Annualmente deve essere presentata una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesti il perdurare dello stato di gravità.