A norma dell'art. 1 Decreto Ministeriale 278/2000 al lavoratore subordinato spetta il diritto a 3 giorni annui di permessi retribuiti per decesso o grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado anche non convivente o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica.
Si precisa che il rapporto di parentela può essere sia in linea retta che collaterale: sono di 1° grado i rapporti tra padre/madre e figlio, mentre sono di 2° grado i rapporti tra nonni e nipoti e tra fratelli.
L'utilizzo del permesso deve essere preceduto dalla comunicazione al datore di lavoro e la fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall'evento.
Nei giorni di permesso, inoltre, non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Si fa presente, infine, che i contratti collettivi possono in generale stabilire condizioni di maggior favore di quelli stabiliti dal regolamento e possono fissare le regole per la richiesta del congedo per gravi motivi familiari, pertanto si invita a far sempre riferimento al proprio contratto CCNL di inquadramento.