La lavoratrice ha diritto, entro il primo anno di etā del bambino a:
a. 2 (ore) giornaliere di riposo (anche cumulabili) con diritto ad uscire dall'azienda;
b. ad 1 (una) ora se l'orario di lavoro č inferiore alle 6 ore giornaliere.
Qualora il datore di lavoro abbia istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o un'altra struttura idonea, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno.