L'apprendistato ha una durata minima di 18 mesi.
Per la durata massima la legge rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, ma stabilisce comunque un tetto di 4 anni (5 anni per il settore artigiano).
La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini della durata dell'apprendistato, debbano essere esclusi:
- i periodi di sospensione per malattia, infortunio, chiamata alle armi, gravidanza e puerperio, come stabilito dalla Cassazione con sentenza n, 15915 del 19 dicembre 2000.
- i periodi di interruzione del rapporto: sia quelli imputabili al lavoratore, sia quelli che dipendono da esigenze produttive dell'impresa, come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 6134 del 12 maggio 2000.