A norma dell'art. 2 del D.Lgs 151/2001. le disposizioni sulla maternità e sui congedi parentali si applicano a tutti i lavoratori subordinati.
Pertanto, anche le lavoratrici madri con contratto di apprendistato, durante l'astensione obbligatoria, hanno diritto ad un'indennità a carico dell'INPS.
Condizione essenziale per poter usufruire dell'indennità è che all'inizio del periodo di astensione sussista un valido rapporto di lavoro.