Quando il preponente ritarda il pagamento, totale o parziale, di oltre 15 giorni rispetto ai termini stabiliti, è tenuto a riconoscere un interesse pari al tasso ufficiale di sconto (T.U.R.) da calcolarsi sull’importo e per i giorni di ritardo.
Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione costituiscono crediti privilegiati, i quali, nei casi di fallimento, godono di una procedura più celere nei procedimenti monitori.
All’uopo è opportuno riportare una sentenza della Cassazione del 22 novembre 2003 secondo la quale: “Nel giudizio promosso dall’agente contro la ditta preponente per l’accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, l’agente stesso ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione”.