Per gli affari conclusi successivamente al 1 gennaio 1989 l’indennità sostitutiva di clientela verrà calcolata entro i seguenti massimi tabellari:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° anno al 6° anno compiuto;
c) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Per il periodo 1 gennaio 1977 – 31 dicembre 1988 il calcolo dell’indennità sostitutiva di clientela viene effettuato sulla base dell’art. 14, 1° comma dell’AEC 24 giugno 1981:
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, una indennità sostitutiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al 1 gennaio 1977 nel modo seguente:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia,
b) 3,50% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.