La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per la concessione dei permessi retribuiti, l’orario di lavoro e l’orario di frequenza devono coincidere.
Contrariamente, se le lezioni sono serali non competerà alcun diritto a permessi, ad eccezione del caso in cui il dipendente sia adibito a turni di lavoro serali.
Lo studente lavoratore, potrà, invece, usufruire di permessi di studio giornalieri, per lo svolgimento di esami universitari, anche quando non vi sia coincidenza di orari (assenza per tutta la giornata) salvo l’obbligo di certificare la presenza all’esame.