Dal punto di vista soggettivo, ed indipendentemente dal tipo di attività da svolgere, si possono stipulare contratti di lavoro intermittente con:
- giovani disoccupati con meno di 25 anni;
- lavoratori con più di 45 anni licenziati o iscritti in liste di mobilità.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso anche con lavoratori già occupati, per lo svolgimento di prestazioni aventi carattere discontinuo e, nello specifico:
- secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- durante i week-end, le ferie estive o le vacanze natalizie e pasquali. Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva a seconda di esigenze specifiche proprie per ciascun settore.