Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali garantisce la disponibilità al datore di lavore in attesa di utilizzazione.
La misura dell'indennità mensile è stabilita dai contratti collettivi che in ogni caso, come sancito dal Ministero del Lavoro con Circolare n. 4, non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal calcolo di qualsiasi trattamento retributivo come, per esempio, TFR, tredicesima, quattordicesima.
A norma della Circolare del Ministero del lavoro 3.2.2005, n. 4, l'indennità non deve essere anticipata all'atto della stipulazione ma va erogata a consuntivo.