Con la circolare n° 17 dell'8 Febbraio 2006, l'Inps ha esteso ai lavoratori con contratto a chiamata le tutele per malattia e maternità anche ai periodi di non attività, a patto che tali lavoratori abbiano stipulato un contratto che preveda la corresponsione dell'indennità di disponibilità.
L'Agenzia delle Entrate ha considerato l'indennità di disponibilità come reddito di lavoro dipendente, poichè rappresenta il corrispettivo dell'obbligo del lavoratore di rimanere a disposizione del datore di lavoro, in attesa della chiamata da parte di quest'ultimo; con la circolare 17/2006 l'Inps precisa che tale importo è soggetto alla contribuzione obbligatoria, sia a fini pensionistici che di malattia e maternità.
Sulle direttive del Dlgs 276/2003 - che ha stabilito che, nel momento in cui il lavoratore non può rispondere alla chiamata del datore di lavoro (per esempio causa malattia), il lavoratore stesso non matura il diritto all'indennità di disponibilità - interviene dunque l'indennità di malattia a carico dell'Inps, che garantisce al lavoratore una tutela assicurativa anche nei periodi in cui non sta di fatto svolgendo la sua prestazione lavorativa.