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Il datore di lavoro può unilateralmente trasformare il rapporto da full-time a part-time senza il consenso del lavoratore?

 

A norma dell'art. 5, c. 1-3, D.lgs 61/2000 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.

Si fa presente che, come sancito dalla circolare n. 9/2004 del ministero del lavoro, l'atto di convalida e di trasformazione viene emesso direttamente dal datore e può avvenire anche successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.

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