A norma dell'art. 5, c. 1-3, D.lgs 61/2000 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.
Si fa presente che, come sancito dalla circolare n. 9/2004 del ministero del lavoro, l'atto di convalida e di trasformazione viene emesso direttamente dal datore e può avvenire anche successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone la necessaria presenza del lavoratore.