Come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5932 del 1981 la retribuzione pagata durante le ferie deve essere pari alla somma degli importi retributivi corrispondenti a quelli spettanti per ciascuno dei periodi presi in considerazione.
Esempio: 10 gg. di ferie di cui 5 maturati a tempo pieno e 5 a tempo parziale: 5 gg. saranno pagati con la retribuzione a tempo pieno e 5 con quella a tempo parziale.