Le disposizioni introdotte dal Dlgs 66/2003 (riposo di 24 ore consecutive ogni sette giorni, normalmente coincidente con la domenica, da aggiungersi alle 11 ore di riposo giornaliero) sono applicabili al lavoratore part-time di tipo orizzontale in quanto mette a disposizione la propria attività durante l'intero arco della settimana.
Nel part-time verticale, invece, poichè il lavoratore è impegnato solo per alcuni giorni della settimana, viene meno il presupposto per l'applicazione delle disposizioni di legge.
Un'eccezione a ciò viene dalla Corte Costituzionale la quale con sentenza n. 23 del 4 Febbraio 1982 ha così sancito: "Nel caso in cui il lavoratore intrattenga rapporti di lavoro part-time verticale con più datori di lavoro, si reputa che egli abbia diritto al riposo settimanale ogni qualvolta, cumulando diverse attività part-time, lavori compiutamente per tutto l'arco della settimana".
Il tutto deve essere supportato da adeguate documentazioni e con il diritto di recesso da parte di uno dei due datori di lavoro.