All'uopo si riporta una pronuncia della Corte Costituzionale che con sentenza n. 210 del 4 Maggio 1992 ha così sancito: "Un lavoratore part-time può instaurare più rapporti di lavoro, al fine di percepire una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa".
In tal caso, però, il lavoratore ha l'obbligo di:
- comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti relativi al riposo giornaliero;
- rispettare il dovere di fedeltà e il divieto di concorrenza;
Non è ammissibile, invece, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1588 del 6 Maggio 1976, lo svolgimento con lo stesso datore di lavoro di due rapporti, uno a tempo pieno e l'altro (accessorio) a tempo parziale.