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In quali casi il lavoratore può dimettersi o per giusta causa o contrattualmente, senza obbligo di preavviso?

 

Il lavoratore è legittimato alle dimissioni per giusta causa, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:

  • ritardo nel pagamento della retribuzione;
  • omesso versamento dei contributi;
  • molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente;
  • comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;
  • pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente.

Il lavoratore può, invece, dimettersi contrattualmente, sempre senza obbligo di preavviso nel caso di:

  • recesso durante o al termine del periodo di prova;
  • risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
  • risoluzione consensuale;
  • risoluzione del rapporto (per es a seguito di reintegrazione dopo il parere del giudice) per mancata ripresa del lavoro spesso controbilanciata da una indennità sostitutiva;
  • risoluzione del rapporto durante i periodi di sospensione per intervento della CIG Cassa Integrazione Guadagni.

In tali specifici casi da parte dell'azienda non vi sarà alcuna trattenuta.

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