Il lavoratore è legittimato alle dimissioni per giusta causa, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
- ritardo nel pagamento della retribuzione;
- omesso versamento dei contributi;
- molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico verso il dipendente;
- pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite del dipendente.
Il lavoratore può, invece, dimettersi contrattualmente, sempre senza obbligo di preavviso nel caso di:
- recesso durante o al termine del periodo di prova;
- risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
- risoluzione consensuale;
- risoluzione del rapporto (per es a seguito di reintegrazione dopo il parere del giudice) per mancata ripresa del lavoro spesso controbilanciata da una indennità sostitutiva;
- risoluzione del rapporto durante i periodi di sospensione per intervento della CIG Cassa Integrazione Guadagni.
In tali specifici casi da parte dell'azienda non vi sarà alcuna trattenuta.