A norma di una sentenza della Cassazione del 3 febbraio 1998 che ha trovato conferma in pronunce successive, il TFR è un diritto liquido, certo ed esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Da questo momento decorre il termine per la prescrizione al diritto che è di 5 anni.
I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione.
Qualora, invece, nel contratto non viene indicato alcun termine vale la regola generale, è cioè che il lavoratore può esigere immediatamente questo importo.
Se il datore di lavoro provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto fino al momento del saldo.
Solitamente, per questioni pratiche di elaborazione dell'informazione relativa alle presenze ordinarie e straordinarie del lavoratore, il TFR e quanto connesso vengono elaborati ed erogati con il cedolino successivo a quello dell'ultimo mese di presenza al lavoro.