A norma dell'art. 2103 del codice civile, il prestatore di lavoro non può essere adibito a mansioni diverse da quelle oggetto dell'assunzione.
Il lavoratore può essere, eventualmente, destinato a svolgere mansioni diverse, purché queste siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte (in ogni caso, senza diminuzione della retribuzione) o superiori.