Il lavoratore, salvo diverse pattuizioni, è obbligato, tenuto conto delle mansioni a lui affidate e della tipologia dell’azienda di appartenenza a recarsi in trasferta, anche all’estero, su richiesta del datore di lavoro.
La trasferta si distingue dal trasferimento per non essere un mutamento totale del luogo della prestazione e per non comportare significativi cambiamenti alla vita privata del lavoratore.