Al lavoratore inviato in trasferta, sia in Italia che in un Paese estero, viene corrisposta un’indennità che va calcolata sulla retribuzione giornaliera in base a quanto previsto nel CCNL del settore di riferimento. Tale indennità va corrisposta per tutte le giornate di durata della missione comprese le festività, il sabato e la domenica e anche in giornate di assenza a causa di infortuni quando il lavoratore è costretto a rimanere fuori sede.
Ai lavoratori in trasferta compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e tutte le spese necessarie per l’espletamento della missione.
Con riferimento all’indennità estero, essa non costituisce il corrispettivo del valore professionale della prestazione lavorativa, ma riguarda aspetti secondari e complementari.
Di conseguenza, venuta meno la permanenza all’estero, il datore di lavoro cessa di erogare al lavoratore tale indennità.
L’indennità estero essendo una speciale integrazione della retribuzione corrisposta al lavoratore trasferito in un Paese estero, ha normalmente una natura risarcitoria, retributiva o mista.
Secondo una sentenza della Cassazione, del 19 febbraio 2004, l’indennità estero ha un’integrale natura retributiva, anche qualora al suo interno sia ravvisabile una componente risarcitoria, e, pertanto, va computata nel calcolo del TFR.