Il trasferimento dei lavoratori da una sede ad un’altra è regolato rigidamente dalla legge. Dispone, infatti, l’art. 2103 del c.c., “il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Pertanto, ogni volta che il datore pretenderà lo spostamento del lavoratore presso un'altra sede, andrà sempre chiarito a che titolo tale spostamento viene chiesto (es.: reale definitivo trasferimento, trasferta o missione, comando o distacco), e se si tratta di una sistemazione provvisoria, la sua durata ecc.
In effetti già all’atto dell’assunzione sono indicate nella lettera, sottoscritta dal lavoratore, le disposizioni relative ad un eventuale trasferimento.