In via generale la giurisprudenza distingue:
- i motivi del trasferimento devono sussistere al momento in cui viene deciso e non successivamente;
- le ragioni del trasferimento devono avere carattere oggettivo e non possono essere determinate da valutazioni soggettive;
- deve sussistere un rapporto di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che deve essere trasferito;
- deve essere dimostrata la necessità della presenza del dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione.
A titolo di esempio sono legittimi i trasferimenti determinati dalle seguenti motivazioni:
- apertura di una nuova filiale;
- esigenze di incremento organico nel luogo di destinazione;
- esigenza di chiusura reparti;
Sono, al contrario, illegittimi i trasferimenti ad un posto di lavoro in cui la posizione del lavoratore è completamente indeterminata e superflua e per temporaneo aumento di attività.
Inoltre, ,qualora il CCNL preveda che il trasferimento debba essere preceduto da un periodo di preavviso, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine mandi lo stesso dipendente in trasferta presso la sede di destinazione finale.