Il trasferimento, salvo diversa previsione del contratto collettivo, prescrive la forma scritta.
Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le comprovate ragioni tecniche e produttive che giustificano il trasferimento del lavoratore. Tuttavia, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione del 29 aprile 2004, qualora il lavoratore ne faccia richiesta, il datore di lavoro deve provare l’esistenza e la fondatezza di tali ragioni.