Il lavoratore non può rifiutare il trasferimento qualora questo sia legittimo: in caso di rifiuto il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo.
Se, invece, il trasferimento è illegittimo, il rifiuto è valido e l’eventuale licenziamento deve essere annullato. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per tutto il periodo intercorso tra il licenziamento e la sua riammissione in servizio presso la sede originaria.