La contrattazione collettiva disciplina il trasferimento sotto l’aspetto economico, prevedendo la corresponsione di specifiche indennità a favore del lavoratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento in altra località.
Secondo una Sentenza della Cassazione del 23 gennaio 1998, l’erogazione delle indennità è esclusa per i trasferimenti richiesti dal lavoratore stesso, in quanto non sussiste l’esigenza di compensarlo per il disagio sopportato a causa del mutamento del luogo della prestazione.