La malattia determina la sospensione del rapporto di lavoro, e non la sua risoluzione, per impossibilità della prestazione lavorativa.
A norma dell�art. 2110 c.c. gli effetti principali della malattia sono:
- l�assenza giustificata del lavoratore;
- la decorrenza dell�anzianità di servizio;
- il diritto del lavoratore di percepire un trattamento economico, nella misura stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità ;
- il divieto per il datore di lavoro di licenziare il lavoratore per tutta la durata dell�evento morboso nei limiti di un periodo di conservazione del posto la cui durata orologi replica svizzeri è stabilita dalla contrattazione collettiva in giorni e si definisce convenzionalmente come �periodo di comporto�.